Gli avvocati Francesco Campodonico e Lorenzo Fabro di Berlingieri-Maresca hanno assistito davanti al Tribunale di Vicenza due imprenditori nella procedura di esdebitazione mediante accordo con i creditori prevista dalla l. 3/2012.
1) Si tratta di una buona legge che, dopo quattro anni dall’entrata in vigore, sta avendo il riscontro applicativo che merita.
Essa consente ad un soggetto c.d. “non fallibile” sovraindebitato (anche per aver prestato garanzie) di chiudere con il passato, ripagando per quanto può i debiti, e di ripartire (c.d. “fresh start”) con una attività, magari da zero, ma non più gravato dal vecchio “peso”, evitando il rischio di finire nella rete dell’usura e dell’estorsione.
In questo modo il soggetto, reso esdebitato, riprenderà a produrre reddito o il suo reddito – se fino a quel momento rimasto occulto – potrà emergere, con ovvi benefici per la collettività.
2) Il procedimento è, in pratica, simile a quello del concordato preventivo (o della liquidazione giudiziale). Tre sono le possibilità previste dalla legge: due riguardano i soggetti debitori non fallibili (liquidazione dell’intero patrimonio e accordo con i creditori), la terza esclusivamente il consumatore (accordo con i creditori).
Diversamente dal concordato preventivo il soggetto cui la legge demanda i compiti di controllore della fattibilità della proposta (di accordo con i creditori o di liquidazione dei beni), chiamato OCC (Organismo di composizione della crisi), viene nominato dallo stesso debitore e la domanda di omologazione dell’accordo o della liquidazione viene predisposta e presentata al Tribunale congiuntamente da debitore e OCC.
Non è, quindi, possibile presentare una proposta di accordo “in bianco”.
Altra differenza con l’attuale concordato preventivo è la mancanza del limite del 20% dell’ammontare dei crediti chirografari per l’ammissibilità della proposta.
La differenza tra proposta di accordo del soggetto debitore non fallibile e quella del consumatore è sostanzialmente la seguente: per il primo sono i creditori che decidono a maggioranza (almeno il 60%, con la formula del silenzio assenso) se accettare la proposta (già vagliata favorevolmente dall’OCC), mentre nel caso del consumatore il piano non abbisogna dell’approvazione dei creditori essendo compito del Giudice stabilire se la proposta (che deve aver comunque superato il vaglio dell’OCC) sia omologabile o meno.
Inoltre, nel caso del consumatore, la legge prevede che il giudice possa omologare il piano “quando esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo del ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali”, cioè praticamente mai; la giurisprudenza fino ad oggi è stata molto rigida nell’applicare questa norma giungendo a rigettare l’omologazione del piano di un consumatore che già indebitato si era sovraindebitato per far fronte alle nuove esigenze sorte a causa della malattia di un figlio.
3) La disciplina dell’esdebitazione avvantaggia anche i creditori, in particolare le banche e le società finanziarie, perché è uno strumento di sistemazione dei debiti meno “disordinato” rispetto all’ipotesi di lasciare l’iniziativa a ogni singolo creditore o rispetto ai c.d. concordati stragiudiziali.
Inoltre, ad esempio nel caso di liquidazione del patrimonio del debitore, si potrà decidere di rimandare la vendita dell’immobile pignorato gravato da ipoteca in favore della banca nell’attesa che si producano condizioni di mercato migliori, senza dover sottostare allo stillicidio delle aste al ribasso.
4) Recentemente, anche in seguito all’invito rivolto dalla Commissione UE agli Stati Membri con la Raccomandazione del 12 marzo 2014, il Tribunale di Vicenza ha siglato un “Protocollo Sovraindebitamento” con l’obiettivo di favorire l’operatività della l. 3/2012, creando condizioni perché i debitori individuali conoscano e vengano in contatto con gli OCC per ottenere l’esdebitazione, così realizzando anche una significativa riduzione delle procedure esecutive immobiliari.