Nella seduta dell’8 novembre, la Camera dei deputati ha approvato definitivamente, in seconda lettura e senza modifiche, la legge europea 2017 il cui testo contiene alcune disposizioni di sicuro interesse per l’armamento.
- L’art. 10 estende il regime agevolato della tonnage tax agli armatori italiani o comunitari (con una stabile organizzazione in Italia) anche per le navi iscritte nei Registri dei paesi dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, eliminando quindi la riserva di iscrizione delle navi nel Registro Internazionale. Vengono estese le seguenti misure agevolative: credito d’imposta in misura corrispondente all’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sulle retribuzioni corrisposte al personale di bordo imbarcato; concorrenza nella misura del 20 per cento del reddito prodotto con navi iscritte nel Registro Internazionale a formare il reddito complessivo assoggettabile all’IRPEF e all’IRES; esclusione dalla base imponibile IRAP del valore della produzione realizzato mediante l’utilizzo di navi iscritte al Registro Internazionale; regime forfetario, opzionale, di determinazione del reddito armatoriale: c.d. tonnage tax.
- L’art. 14 chiarisce che il periodo di validità del certificato medico dei lavoratori marittimi, nel caso in cui il medesimo scada durante il viaggio, può essere prorogato per un periodo non superiore a tre mesi. In particolare la disposizione stabilisce che il certificato medico rimane in vigore fino all’arrivo nel successivo porto di scalo dove sia disponibile un medico, a condizione che il periodo in questione non superi i tre mesi.