È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 3 Marzo 2017 dell’Unione Europe il Regolamento (UE) 2017/352 che istituisce un quadro normativo per la fornitura di servizi portuali e norme comuni in materia di trasparenza finanziaria dei porti. Il Regolamento ha lo scopo di dettare alcune disposizioni di carattere generale in tema di affidamento dei servizi in ambito portuale e di trasparenza finanziaria.
Il Regolamento è suddiviso in quattro Capi. Il Capo I contiene le disposizioni di carattere generale sull’oggetto, l’ambito di applicazione e le definizioni, il Capo II contiene le disposizioni relative alla fornitura di servizi portuali, il Capo III contiene le disposizioni relative alla trasparenza finanziaria e autonomia dei porti e il Capo IV contiene le disposizioni generali e finali.
I servizi portuali ricompresi nell’ambito del Regolamento ed individuati nel Capo I sono i seguenti: a) il rifornimento di carburante; b) la movimentazione di merci; c) l’ormeggio; d) i servizi passeggeri; e) la raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico; f) il pilotaggio; g) i servizi di rimorchio e, limitatamente ad alcune disposizioni in materia di trasparenza finanziaria, h) il dragaggio. Il Regolamento inoltre prevede la sua applicazione a tutti i porti marittimi della rete transeuropea di trasporto di cui al Regolamento (UE) 1315/2013.
Tra le disposizioni di maggiore interesse in materia di fornitura di servizi portuali e previste dal Capo II, si segnalano le seguenti:
A) la facoltà, per l’ente di gestione del porto, di imporre al prestatore dei servizi portuali dei requisiti minimi in materia di qualifica professionale, capacità finanziaria, attrezzature e buona reputazione, e
B) la facoltà, per l’ente di gestione del porto, di limitare il numero di prestatori di servizi portuali qualora sussistano determinate ragioni tra cui (i) la carenza di spazi portuali, ovvero (ii) qualora l’assenza di tale limitazione possa ostacolare l’esecuzione degli obblighi di servizio pubblico o collidere con l’esigenza di garantire la sicurezza o la sostenibilità ambientale ovvero ancora (iii) qualora le caratteristiche dell’infrastruttura portuale o il suo traffico non permettano la presenza di più prestatori dello stesso servizio portuale. In tal caso tuttavia è previsto che la procedura di selezione del prestatore del servizio portuale debba essere aperta, trasparente e non discriminatoria.
È infine prevista una disposizione di esclusione che stabilisce che le disposizioni di cui al Capo II non sono applicabili ai servizi di movimentazione merci, servizi passeggeri e pilotaggio.
Tra le disposizioni di maggiore interesse in merito agli obblighi di trasparenza finanziaria e autonomia dei porti e previste dal Capo III si segnalano le seguenti:
A) l’obbligo per l’ente di gestione del porto, che opera anche come prestatore di servizi portuali, di tenere una contabilità separata per lo svolgimento dei servizi portuali, e
B) i diritti per i servizi portuali prestati in regime di obbligo di servizio pubblico e per i servizi di pilotaggio non assoggettati a effettiva concorrenza, devono essere fissati in maniera trasparente, obiettiva e non discriminatoria e devono essere proporzionali al servizio fornito.
Il Regolamento entra in vigore a decorrere dal 24 Marzo 2017 e non si applica ai contratti di servizio portuale conclusi in data anteriore al 15 febbraio 2017.
Link al Regolamento (UE) 2017/352:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R0352